Importazione di spedizioni di valore trascurabile: la circolare dell'Agenzia delle Dogane

IVA sull’e-commerce: dov’eravamo rimasti? 

Già con la circolare n. 26 del 30 giugno 2021, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli era intervenuta in merito alle novità introdotte, a far data dal primo luglio 2021, in materia di e-commerce.
E’ a partire da tale data infatti che sono entrate in vigore le nuove regole IVA per le vendite europee tramite e-commerce, con lo scopo di riequilibrare le forze all’interno del mercato Europeo, ridurre la concorrenza extra-ue e semplificare gli adempimenti fiscali. Tra le novità, una delle più importanti è stata certamente quella relativa alla possibilità per i venditori online attivi nel commercio transfrontaliero B2C di attivare regimi IVA speciali che consentono di semplificare gli adempimenti in materia. AICEL ne ha parlato qui.

Nello specifico, si tratterebbe del regime OSS (One Stop Shop) e di quello IOSS (Import One Stop Shop) la cui adesione, sebbene non sia stata prevista come obbligatoria, porterebbe il venditore, una volta compiuta la scelta, ad applicare il regime scelto per tutte le operazioni che vi rientrano.

Ebbene, il primo regime citato può essere utilizzato per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e con destinazione i consumatori finali di altri Stati membri dell'Ue ed è stato previsto per permettere di non doversi registrare e presentare la dichiarazione IVA in tutti i Paesi in cui si opera (in sostanza, con il nuovo regime si è tenuti a pagare l'IVA e assolvere tutti gli adempimenti IVA correlati solo nel proprio Stato).

Il regime IOSS è stato invece previsto per le vendite a consumatori finali di beni importati da Paesi fuori dall'Ue e di valore non superiore a 150 euro(spedizioni di valore trascurabile) e consente ai fornitori ed alle piattaforme di vendita on line di riscuotere l’Iva sulle vendite, fino a 150 euro, a clienti Ue, di merci provenienti da un paese extra Ue.
Orbene, per tali spedizioni è possibile utilizzare, in luogo della normale dichiarazione di immissione in libera pratica, un set di dati specifico ridotto, il cosiddetto tracciato (H7), fatti salvi i casi di esclusione.

Il tracciato H7 : vediamolo nel dettaglio 

Il set di dati ridotto H7 è stato introdotto per semplificare le modalità dichiarative relative alle operazioni doganali conseguenti ai nuovi obblighi di riscossione dell’IVA derivanti dall’applicazione del cosiddetto Pacchetto IVA sul commercio elettronico.

La scelta dell’utilizzo del set di dati ridotto è nella facoltà del soggetto che presenta la dichiarazione doganale e può essere prodotta da qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che sia in grado di presentare le merci in dogana e fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime di immissione in libera pratica.

Una volta effettuata la scelta, la Dogana potrebbe pur sempre riscontrare un valore della merce che eccede l’importo di 150 euro. Ove ciò dovesse accadere avverrebbe l’automatico rifiuto della dichiarazione H7 e il dichiarante deve presentarne una nuova dichiarazione. Se, viceversa, il superamento della soglia dei 150 euro è rilevato successivamente allo svincolo si deve procedere con l’invalidamento della dichiarazione e la presentazione di una nuova dichiarazione nonché al ricalcolo dei diritti e all’eventuale rimborso o sgravio.

Ambito di applicazione e limiti del tracciato: la circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con una nuova recentissima circolare dello scorso 3 maggio, ha fornito alcune indicazioni procedurali con riferimento allo sdoganamento di beni di modico valore dichiarati utilizzando il nuovo tracciato H7 Super - Reduced Data Set così come previsto dal Regolamento Delegato (RD) 2021/234.

Orbene, la possibilità di dichiarare con tracciato H7 sarebbe stata prevista per tutte le spedizioni inviate da un privato a privato Consumer to Consumer (C2C) che beneficiano di una franchigia dal dazio all’importazione a norma dell’art. 23 par. 1 del Regolamento (CE) n. 1186/2009, ad eccezione delle merci di cui all’art. 24 del medesimo Regolamento, quali prodotti alcolici, profumi e acqua da toeletta, tabacchi e prodotti del tabacco.

Sono inoltre dichiarabili con tracciato H7 le spedizioni inviate da un privato a privato Consumer to Consumer (C2C) che beneficiano di una franchigia dal dazio all’importazione a norma dell’art. 25, par. 1, del citato Reg. (CE) n. 1186/2009, entro i limiti quantitativi di cui all’art. 27 del medesimo Regolamento.

Più nel dettaglio, la dichiarazione doganale contenente l’insieme dei dati ridotto previsto nella colonna H7 dell’allegato B del Regolamento, sopra citato, può essere presentata qualunque sia il regime IVA applicabile a condizione che:

Quanto alla fase di controllo del tracciato H7, novità di certo non trascurabile è quella relativa alla possibilità di veder rilevato, oltre alle consuete difformità, l’indebito utilizzo del set di dati ridotto (difformità diverse e/o inerenti al valore, merce soggetta a esclusione).

Resta invariato invece il vigente quadro sanzionatorio, amministrativo e penale, in materia di differenze tra gli elementi indicati nella dichiarazione e l’esito dei controlli, ai sensi dell’art. 303 DPR 43/1973, primo e terzo comma, unitamente all’applicazione delle esimenti, ove previsto, e degli istituti di ravvedimento operoso.

Dropshipping e Operazioni Triangolari Extracomunitarie: possibili effetti 

Nonostante il legislatore cerchi in ogni modo di limitare le possibilità di vedere alterato l’equilibrio del mercato, non può di certo ignorarsi la concreta realizzazione di alcuni rischi soprattutto nell’ambito del cd. dropshipping.

Il dropshipper (ossia il fornitore dei beni), come sappiamo, emettere fattura per i propri prodotti venduti all’impresa di E-commerce. L’E-commerce registra poi la fattura di acquisto ed allo stesso tempo emette le fatture per le cessioni ai clienti finali.
Orbene, se il consumatore finale si trova in Italia, la procedura di fatturazione non incontrerà alcun problema: si applicherà l’Iva italiana e verrà emessa fattura elettronica (con Iva) nei confronti della società di E-commerce italiana. Quando l’operazione di dropshipping viene invece eseguita tra soggetti residenti in Stati diversi le cose possono invece complicarsi.

Per esempio, una società italiana stipula un contratto di dropshipping con una società avente sede in Cina. Ebbene, la società cinese si occuperà di spedire i prodotti ai clienti della società italiana. Ipotizziamo anche che la società italiana venda un bene ad un soggetto tedesco. La società italiana, quindi, ordina al soggetto cinese di inviare la merce in Germania a mezzo corriere.

Per quanto riguarda gli obblighi di fatturazione la società italiana non realizza un’operazione intracomunitaria. Infatti, la merce non proviene da uno Stato membro.

La società italiana non compie nemmeno una cessione all’esportazione (non imponibile ai sensi dell’articolo 8 del DPR n 633/72), poiché la merce non è comunitaria. Da un punto di vista IVA la società italiana realizza un’operazione “fuori campo Iva“.

La società è tenuta ad emettere una fattura al soggetto tedesco, ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 633/72. Questo in quanto la merce è situata al di fuori dello Stato. Sarà, quindi, il soggetto tedesco ad assolvere l’IVA all’atto dell’importazione della merce.

Il soggetto italiano riceverà poi la fattura dal soggetto cinese che dovrà registrare esclusivamente in contabilità generale, non essendo, questa fattura un documento valido ai fini IVA in Italia, non essendoci alcuna importazione dei beni nel nostro Paese.

 

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