Omnibus - Annunci di Riduzione di Prezzo
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La Direttiva "Omnibus", recepita in Italia dal decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26, ha introdotto importanti novità per le riduzioni di prezzo applicate dagli ecommerce. In questa sezione ci concentreremo sui c.d. "annunci di riduzione di prezzo".
La direttiva prevede che gli operatori economici siano tenuti a fornire agli utenti informazioni più trasparenti e complete sulle riduzioni di prezzo, in modo da evitare che questi ultimi siano ingannati o confusi.
Definizioni
Prima di entrare nel dettaglio delle novità, è opportuno definire alcuni termini utilizzati dalla direttiva:
è la dichiarazione promozionale fatta del professionista che annuncia quindi una riduzione del prezzo che viene praticata per il bene o i beni. Sono annunci di riduzione di prezzo:
è il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo.
N.B. Deve essere considerato come “prezzo precedente” anche un prezzo praticato per brevissimo periodo di tempo ad esempio anche un giorno!
Viene introdotto il concetto di 'campagna di vendita' che non trova, ad oggi, alcuna definizione nelle norme. La campagna di vendita (promozione) potrebbe essere definita come un insieme di attività e strumenti commerciali (di marketing, comunicazione e vendite) combinati in modo da produrre un volume di vendite di uno o più prodotti o servizi superiore al volume normale o previsto, velocemente e per un periodo di tempo limitato.
Con questa accezione, la Campagna di Vendita potrebbe essere identificata con i saldi, black friday, cyber monday, black week etc etc
Nel caso in cui ci sia un annuncio di riduzione di prezzo, il merchant ha l'obbligo di indicare il prezzo precedente.
Gli operatori economici sono tenuti quindi ad indicare il prezzo precedente di un prodotto in qualsiasi annuncio di prezzo che includa una riduzione di prezzo.
Il prezzo precedente deve essere indicato in modo chiaro e visibile, in modo che gli utenti possano facilmente compararlo al prezzo scontato.
La riduzione di prezzo deve essere presentata indicando il prezzo «precedente» a titolo di riferimento, il che significa che qualunque riduzione percentuale indicata deve essere basata sul prezzo «precedente» . Ad esempio, se l’annuncio della riduzione di prezzo offre uno «sconto del 50%» e il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era di 100 EUR, il venditore dovrà presentare 100 EUR quale prezzo «precedente» sulla cui base calcolare la riduzione del 50 %, anche qualora l’ultimo prezzo di vendita del bene fosse di 160 EUR.
Nell'esempio qui sopra, il Prezzo Precedente è 210.
Il che significa che l'indicazione percentuale di sconto non dovrà fare riferimento al prezzo subito precedente l'annuncio di riduzione di prezzo (255) ma al prezzo più basso nei 30 giorni precedenti (210). La percentuale di sconto quindi non sarà 22% ma 4,7%
Allo stesso tempo, non è impedito al venditore che annunci una riduzione di prezzo di indicare altri prezzi di riferimento, purché tali prezzi di riferimento supplementari siano spiegati in maniera chiara e non creino confusione né distolgano l’attenzione del consumatore dall’indicazione del prezzo «precedente».
Se il professionista pratica riduzioni di prezzo più di una volta ogni 30 giorni, può quindi informare ulteriormente il consumatore degli altri prezzi precedenti nel modo seguente: «sconto del 20% dal [data di inizio] al [data di fine]: 80 EUR al posto di 100 EUR, il nostro prezzo più basso negli ultimi 30 giorni. Negli ultimi 30 (o 100 ecc.) giorni il nostro prezzo normale, esclusi i periodi promozionali, era di 120 EUR».
Con Riduzione di Prezzo Progressivamente Aumentata si intendendo le riduzioni di prezzo che vedono un progressivo aumento della percentuale di sconto senza interruzioni temporali.
Nel caso di riduzioni progressive all'interno della medesima campagna promozionale, il “prezzo precedente” è quello originario di partenza della campagna. Va quindi calcolato il prezzo più basso nei 30 giorni precedenti all'annuncio della riduzione di prezzo e non dovrà essere cambiato nel caso in cui si proceda ad aumenti degli sconti.
E' il caso tipico dei saldi, dove ad inizio campagna si applica una prima riduzione di prezzo per poi aumentarla progressivamente all'avvicinarsi del periodo di fine saldi.
Ad esempio, il prezzo più basso del prodotto nei 30 giorni precedenti l’inizio della campagna di vendita promozionale era di 255 euro, il venditore indica 255 euro quale “prezzo precedente” quando annuncia la prima riduzione di prezzo, ad esempio sconto del 20%, quindi si manterrà lo stesso “prezzo precedente” (255) anche quando annuncia le successive riduzioni del 30%, del 50%, del 60% ecc.
Come visto in precedenza, il decreto introduce il concetto di campagna di vendita. Nel caso in cui vi siano "campagne di vendita differenti" e quindi non ci sia una riduzione di prezzo progressivamente aumentata, il prezzo precedente dovrà essere calcolato considerando il prezzo più basso nei 30 giorni precedenti l'annuncio di riduzione di prezzo relativo alla campagna di vendita.
Come nell'esempio sopra riportato, al variare della campagna deve necessariamente variare il prezzo precedente che considerea l'arco temporale dei 30 giorni precedenti come se eventuali campagne non esistessero. Ecco quindi che l'eventuale campagna Black Friday -successiva alla campagna Single's Day- dovrà utilizzare il prezzo più basso nei 30 giorni precedenti facendovi rientrare anche l'eventuale ribasso di prezzo della campagna precedente.
Curiosità: se nei 30 giorni seguenti ad una campagna particolarmente aggressiva, venisse attivato un nuovo Annuncio di Riduzione di Prezzo ad un prezzo superiore al prezzo precedente, l'indicazione percentuale dello sconto dovrebbe essere esposta con segno positivo!
L'obbligo indicato dalla Direttiva Omnibus, non riguarda né limita in alcun modo le fluttuazioni e le diminuzioni di prezzo che non sono evidenziate da un annuncio di una riduzione di prezzo.
L'applicazione dei codici sconto merita particolare attenzione. Secondo l'orientamente sull'interpretazione e l'applicazione della direttiva 98/6/CE, il nuovo regime si applicherà alle riduzioni di prezzo che, seppure presentate come «personalizzate», sono in realtà offerte/annunciate ai consumatori in generale.
Una situazione di questo si verifica quando il venditore rende disponibili dei «buoni» o codici di sconto a potenzialmente tutti i consumatori che ne visitano il negozio fisico od online durante periodi specifici.
Tra gli esempi citati si trovano: — «oggi sconto del 20% usando il codice XYZ»; o — «questo fine settimana sconto del 20% su tutti gli articoli solo per gli iscritti al programma di fedeltà», in cui il codice/programma di fedeltà è accessibile/utilizzato da molti clienti o dalla maggior parte di essi. In questi è obbligo garantire che il prezzo «precedente» di tutti i beni interessati sia il prezzo più basso pubblicamente disponibile praticato negli ultimi 30 giorni.
Ci sono delle eccezioni e delle deroghe. Le prime sono casi in casi in cui le circostanze non renderebbero applicabile la regola generale, le seconde sono casi espressamente previsti dalla norma ai quali si va in "deroga alla legge" e quindi casi a cui non si applica il nuovo regime
Annuncio su Prodotti immessi sul mercato da meno di 30 gg.
In questo caso, essendo l'arco temporale esistente inferiore ai 30 giorni previsti dalla norma, si farà riferimento all’eventuale prezzo più basso nel periodo precedente. In presenza quindi di nuovi codici prodotto, nuovo codice EAN o nuovo SKU, di cambi di gamma o nuove versioni, non sarà necessario tenere conto del prezzo praticato ai vecchi modelli trattandosi di beni immessi sul mercato da meno di 30 giorni.
E' opportuno tenere in considerazione che eventuali forzature di cambio di codice, potrebbero essere valutate come azioni ingannevoli e potrebbero essere assoggettate alla normativa in materia di pratiche commerciali scorrette.
La direttiva omnibus non si applica nel verificarsi di una o più di queste condizioni:
In questo esempio, è indicato l'Annuncio di Riduzione di Prezzo ma manca l'indicazione del Prezzo Precedente.
La norma, in presenza di Annuncio di Riduzione di Prezzo, obbliga all'indicazione del prezzo precedente anche nel caso non sia variato.
Anche in questo esempio è indicato l'Annuncio di Riduzione di Prezzo ma manca l'indicazione del Prezzo Precedente.
In questo esempio l'Annuncio di Prezzo è indicato dal prezzo barrato, è indicato un Prezzo Precedente più basso della promozione.
Il risparmio percentuale indicato però si riferisce al prezzo dell'annuncio e non al prezzo precedente.
In questo caso il professionista indica l'Annuncio di Riduzione di prezzo barrando il prezzo, riporta il nuovo prezzo e indica il Prezzo Precedente. Anche l'indicazione di sconto percentuale è conforme in quanto calcolata su quanto indicato come prezzo precedente.
In questo esempio siamo in presenza di una campagna (BlackFriday). L'Annuncio di Riduzione di prezzo è il prezzo barrato, è indicato il Prezzo Precedente e anche l'indicazione del risparmio è conforme in quanto calcolato su quanto indicato come prezzo precedente.
La sanzione per la violazione dell'articolo 17-bis è quella sancita dall'articolo 22 comma 3 del Decreto Legislativo n. 114/1998, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 3.098,00.
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