Come Aprire un eCommerce: Guida Completa
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Avviare eCommerce ormai eCommerce è diventato un termine comune,
spesso usato sia per identificare un intero sistema di vendita,
una singola vendita o anche un singolo acquisto, attraverso
l’utilizzo della rete internet.
Il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ha
dato una precisa definizione di e-commerce:
"L’E-commerce[...] consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione on-line di contenuti digitali, l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo della pubblica Amministrazione”
Quando parliamo di eCommerce ci riferiamo quindi alle operazioni
relative ad attività commerciali e transazioni effettuate per via
elettronica.
L’attività commerciale (la vendita) si realizza tramite una
piattaforma web, su cui il venditore pubblica il
prodotti/servizio affinché il compratore lo possa acquistare
senza alcuna intermediazione umana.
La comunità Europea, attraverso la direttiva 2000/31/CE (recepita
dall’ordinamento italiano con il D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70) ha
stabilito che si può avviare un e-Commerce senza autorizzazioni
preventive fatti fermi i requisiti professionali per lo
svolgimento di specifiche attività.
- Nota: dal 14 settembre 2012 sono stati aboliti i requisiti
professionali per il commercio all’ingrosso di alimenti.-
L’attività di vendita onLine (e-Commerce) può essere sia di tipo
occasionale o, molto più frequentemente, di tipo professionale e
abituale all’interno di una attività d’impresa.
A seconda del caso in cui ci troviamo, gli adempimenti per
l’avvio di attività e i risvolti fiscali sono differenti.
Per quanto riguarda le vendite online occasionali è utile in
questa sede specificare solo alcuni punti.
Innanzitutto per essere considerata occasionale, l’attività deve
essere effettuata in modo accidentale, sporadico, non organizzata
e non deve essere svolta con continuità nel tempo.
Pertanto l’attività “occasionale” di cessione di beni non
può essere supportata da attività di creazione di un sito di
vendita on-line, da una attività di promozione, da una
pubblicazione di un catalogo e dall'acquisto merci per la
successiva rivendita al consumatore: in questo caso è totalmente
assente l’occasionalità della prestazione!
Sfatiamo anche mito: non esiste alcun “fatturato” minimo
sotto il quale l’attività di compra vendita di beni on-line si
possa considerare occasionale.
Non esistono dei limiti precisi stabiliti dalla legge al di sotto
ed al di sopra dei quali è obbligatorio o meno aprire una partita
IVA.
I famosi “5.000 euro” si riferiscono invece al lavoratore
autonomo occasionale ovvero chi si obbliga a compiere, dietro
corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente
proprio, senza vincolo di subordinazione, ne' potere di
coordinamento del committente ed in via del tutto
occasionale.
E’ bene ricordare che sempre più frequentemente la Guardia di
Finanza esegue accertamenti sui venditori che si celano dietro
finte prestazioni occasionali….
Le attività di eCommerce che più ci interessano in questa sede e
per la quale AICEL offre i propri servizi sono quelle
attività di vendita online esercitata in maniera
professionale all'interno di un progetto imprenditoriale in forma
continuativa.
A seconda di chi sia il compratore, si distingue fra
Business to Consumer (B2C) e Business to Business (B2B).
La distinzione fra B2C e B2B ha rilevanza ai fini della normativa
di riferimento. Nel caso del B2C la norma (Codice del Consumo)
prevede una forte regolamentazione e una ampia tutela dei diritti
del consumatore. Nel caso del B2B, si fa invece riferimento alle
normali norme previste dal Codice Civile che disciplinano gli
scambi commerciali.
Per avviare un’attività di eCommerce professionale è dunque
necessario prima di tutto avere una stabile organizzazione.
Il primo passo è quindi quello di avere una società o costituirne
una nuova nella forma giuridica che preferiamo. Qualora si
costituisca una nuova società, devono seguire i classici
adempimenti quali: Registro Imprese, Camera di Commercio, Partita
Iva, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate etc.
Attraverso il sistema ComUnica è possibile eseguire
contemporaneamente e con un’unica modalità di presentazione tutti
i principali adempimenti amministrativi necessari all'avvio
dell’attività ai fini della pubblicità legale nel Registro
Imprese, dell’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane, ma anche ai
fini fiscali (IVA), previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL) e
di comunicazione inizio attività SCIA (Segnalazione Certificata
di Inizio Attività, contenente l'indicazione del settore
merceologico scelto e l'attestazione del possesso dei requisiti
morali e professionali) allo Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare
l’attività.
La presentazione della SCIA deve essere fatta anche nel caso in
cui, in società già esistente, si intenda iniziare l’attività di
vendita on-line attraverso il canale dell’eCommerce.
Se l’impresa è già esistente occorre inoltre provvedere alla
comunicazione alla Camera di Commercio dello svolgimento
dell’ulteriore attività di vendita al dettaglio per
corrispondenza. In caso di omesso o tardivo deposito delle
denunce di variazione, domande e depositi destinati al Registro
delle imprese è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria
da 103 a 1.032 euro.
La richiesta presso l’Agenzia delle Entrate, dell’attribuzione
della partita Iva, avviene compilando il modello AA9/11 per le
persone fisiche o AA7/10 per gli altri soggetti.
Gli elementi principali da indicare nella richiesta di
attribuzione sono i dati di inizio attività, il volume d’affari
presunto, il domicilio fiscale, la sede, le scritture contabili e
il codice attività ATECOFIN.
Esiste un unico codice ateco valido per l’eCommerce:
47.91.10 che identifica il “Commercio al
dettaglio di qualsiasi tipo di prodotti effettuato via
internet". Nella stessa modulistica è inoltre necessario
specificare l’indirizzo URL del sito Web -sarà “PROPRIO” nel caso
si venda su sito web di proprietà oppure “OSPITANTE” nel caso si
venda su marketplace come Amazon, eBay, Rakuten etc.-. La
modulistica richiede anche l'indicazione dell'Internet Service
Provider cioè il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla
rete Internet.
Qualora si avvii un canale di vendita eCommerce in una
azienda già esistente, è necessario chiedere all’Agenzia delle
Entrate l’attribuzione del codice ATECOFIN 47.91.10 come attività
secondaria (o primaria). Il mancato adempimento degli
obblighi sopra indicati espone la società all'applicazione di
sanzioni da 516 a 2.064 euro. Da notare che per le attività
associate al codice ateco 47.91.10 “commercio al dettaglio via
internet” non sono stati approvati studi di settore specifici e
pertanto si ricorre ai parametri che in genere prevedono calcoli
è più favorevoli.
Qualora la vendita on-line si rivolgesse anche all'interno del
mercato europeo, è obbligatoria l'iscrizione in un archivio
telematico denominato VIES. Questa richiesta può essere
effettuata contestualmente alla richiesta di attribuzione partita
iva indicando l’ammontare presunto delle “operazioni
intracomunitarie”.
Da ricordare l’obbligo di riportare sulla home page del proprio sito Internet, il numero di partita Iva posseduto. La mancata pubblicazione espone la società al rischio dell’applicazione di una sanzione amministrativa che varia da 258,00 a 2.066,00 euro.
Burocraticamente parlando, per aprie un eCommerce è necessario:
Tutti questi adempimenti possono essere assolti mediante la Comunicazione Unica, da inviare attraverso posta elettronica certificata, PEC, alla Camera di Commercio.
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