Novità al Codice del Consumo

Il 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 26/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161 (c.d. “Omnibus”) per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

Sulla scorta della Direttiva europea, il nuovo Decreto impatta in maniera rilevante sul settore dell’e-Commerce, ponendo grande accento sulle norme che riguardano i “mercati online”.

Novità in materia di indicazione dei prezzi

Spicca innanzitutto l’introduzione nel Codice del Consumo del nuovo articolo 17-bis, in base al quale ogni annuncio di riduzione di prezzo deve riportare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione.

Proprio come testualmente indicato nella Direttiva, il nuovo articolo specifica che per prezzo precedente si deve intendere il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo.

Dalla nuova disposzione sono esclusi i prodotti agricoli e alimentari deperibili.

Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, che rimangono, pertanto, esclusi dalla nuova disciplina. 

Novità in materia di recensioni online

Per quanto riguarda il tema delle recensioni, le indicazioni della Direttiva sono state recepite innanzitutto con l’aggiunta del nuovo comma 5-bis all’art. 22 del Codice del Consumo riguardante le “omissioni ingannevoli” nei confronti dei consumatori. In particolare, la nuova disposizione normativa sancisce che se un professionista fornisce l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti - e dunque vanno esplicitate al consumatore - le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.

Per questo motivo, all’art. 23 del Codice del Consumo le nuove lettere bb-ter) e bb-quater) considera quale “pratica commerciale in ogni caso ingannevole” indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori, nonché la diffusione di false recensioni al fine di promuovere i prodotti.

Il mercato online

Come detto, il nuovo testo di Legge attribuisce molta rilevanza ai “mercati online”, di cui viene inserita una precisa descrizione tra le definizioni dei nuovi articoli. Si specifica, infatti che per "mercato online" si debba intendere «un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti oconsumatori». Potrebbe apparire scontato, ma ciò sta ad indicare ancora una volta come il mondo dell’e-Commerce sia direttamente e primariamente interessato da queste novità legislative.

Sanzioni

Molto rilevante risulta essere anche il nuovo regime sanzionatorio, che può mettere i trasgressori innanzi a conseguenze niente affatto irrilevanti: infatti, ai sensi del nuovo comma 9 dell’art. 27 del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 euro tenuto conto della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro.

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