Diritto Recesso e le spese di trasporto

La Corte di Giustizia Europea  con sentenza del 15 aprile 2010 emessa nella causa C-511/08 ha risolto un dubbio interpretativo  riguardante la  direttiva Europea 97/7/CE trasfusa in Italia nel Codice del Consumo ( D.Lgs.206 del 2005).

Tale sentenza ha una valenza importantissima per l’attività quotidiana dei merchant.

La vicenda che ha portato alla decisione della Corte era la seguente: una società tedesca specializzata nella vendita per corrispondenza  prevedeva, nelle proprie condizioni generali di contratto, che le spese “originarie” di consegna del bene al consumatore rimanessero acquisite al venditore in caso di recesso del consumatore. Un’associazione di consumatori  aveva dunque promosso contro detta azienda una causa diretta ad ottenere la modifica delle condizioni contrattuali di modo che  al consumatore, in caso di recesso, fossero restituite, oltre al costo del bene, anche le spese sostenute per la spedizione. La Corte tedesca, non essendo chiaro sul punto  il dettato della direttiva europea dalla quale sono scaturite le normative dei singoli Stati a tutela dei consumatori, ha sottoposto la questione alla Corte di  Giustizia della Ue.

Quest’ultima ha dunque dovuto pronunciarsi sul seguente quesito: secondo la direttiva europea è consentito alle normative nazionali addebitare al consumatore le spese “originarie” di consegna dei beni quando è esercitato il diritto di recesso?

Ebbene, la Corte di Giustizia  ha fondato la propria decisione sull’articolo della direttiva europea che tratta la questione ( art.6 n.1 e n. 2 direttiva 97/7) il quale prevede che “il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente” e che “ le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente”.

Ha dunque chiarito che in capo al venditore sussiste un obbligo generale di rimborso riguardante tutte le somme versate dal consumatore risultanti dal contratto, qualunque sia la causa del pagamento delle stesse.

Quindi non può essere svolta una distinzione tra prezzo del bene e spese di consegna: il merchant deve restituire tutte le somme versategli dal consumatore.

Infatti, ritengono i giudici europei, lo scopo della direttiva è quello di evitare che il consumatore sia dissuaso dall’esercitare il suo diritto recesso. E per il consumatore dover sostenere, oltre alle spese di restituzione al venditore-mittente, anche quelle di consegna “originarie”, potrebbe rendere antieconomico l’esercizio del diritto di recesso e dunque scoraggiarlo dall’esercitarlo.

Rimane, invece, pacifico, che spettano al consumatore le spese dirette di restituzione del bene al mittente (merchant) ma, attenzione, solo ove ciò sia espressamente previsto dal contratto.

Concludendo, il merchant, in caso di recesso del consumatore,  dovrà provvedere a restituirgli tutte le somme che ha ricevuto: prezzo del bene e spese di consegna. Dovrà, poi, non dimenticarsi di inserire nelle clausole contrattuali l’obbligo a carico esclusivo del consumatore di sostenere le spese di restituzione del bene al mittente in caso di recesso.

Avvocato Cristina Rodondi – Consulente AICEL

Link Utili:
Sentenza dell corte

Soci
Iscriviti ad AICEL

Registrati

Non sei ancora registrato? Fallo subito!

Scopri di più
Sconti Aicel - Sconti tutto l'anno

Sconti Aicel

Il Portale degli Sconti reali, sicuri e per tutto l'anno

Scopri l'iniziativa AICEL
Oltre 1309 Aziende associate
Più di 399 Certificazioni
Da più di 15 anni nel settore
Sono 1122 i negozi

AICEL Informa

Notizie e Informazioni dall'Associazione. Ecco le ultime notizie pubblicate
Estate 2024

Estate 2024

E' arrivate l'estate. CI vediamo il 2 settembre

Scopri di pIù
AICEL sigla accordo con Spedire.com

AICEL sigla accordo con Spedire.com

Nuovo accordo tariffario a vantaggio dei Soci AICEL. Spedire.com è è la soluzione business progettata da SpedirePro per gestire le spedizioni degli eCommerce

Scopri di pIù
Recensioni Verificate: aggiornamento convenzione

Recensioni Verificate: aggiornamento convenzione

Rinnovata la convenzione con Skeepers: estensione al nuovo servizio Live Shopping.

Scopri di pIù
Finanziamenti e Bandi aperti

Finanziamenti e Bandi aperti

Scopri di più
Formazione AICEL

Formazione AICEL

Scopri di più
Sala stampa

Sala stampa

Scopri di più
Come fare per

Come fare per [Guide]

Scopri di più
© Aicel - Associazione Italiana Commercio Elettronico C.F. 93022240175 | Cookie Policy | Privacy
Gestione consensi