Statuto AICEL

STATUTO

(Febbraio 2018)

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO ELETTRONICO

  DENOMINAZIONE - DURATA - SCOPO SOCI ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO - COLLEGIO DEI PROBIVIRI BILANCIO - SEDE – SCIOGLIMENTO - FORO COMPETENTE  

DENOMINAZIONE - DURATA - SCOPO

Art.1               DENOMINAZIONE E DURATA

E’ costituita una Associazione libera ai sensi dell’art. 36 Cod. Civ. denominata: Associazione Italiana Commercio Elettronico in forma abbreviata AICEL. Essa è retta dal presente Statuto, dalle delibere degli organi interni e dalle vigenti norme di Legge in materia. Essa ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall’assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Art.2               SCOPI

Gli scopi dell’Associazione sono: Gli scopi sopra indicati potranno essere perseguiti anche mediante l’assunzione di partecipazioni in società di capitali. L’Associazione non ha scopo di lucro. È fatto divieto di svolgere attività diversa da quelle indicate, salvo attività ad esse connesse o strumentali.

Art.3               ORGANIZZAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

L’Associazione può aderire, per il raggiungimento degli scopi suddetti, ad organizzazioni locali, pubbliche o private, nazionali ed internazionali aventi scopi affini.

Art.4               PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione è costituito:
- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
– dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative;
- dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale

SOCI

Art.5               SOCI

Sono previste quattro categorie di Soci: i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Aderenti, i Soci Onorari ed i Soci Sostenitori.
Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'associazione, hanno concretamente e fattivamente contribuito alla sua costituzione nell’anno 2006. Nella fattispecie, si intendono Soci Fondatori solo coloro che hanno firmato e sottoscritto l'Atto costitutivo della presente associazione. Ove non diversamente previsto, ai soci Fondatori si applicano le stesse regole previste per i Soci Ordinari.
Possono far parte dell’Associazione come Soci Ordinari le Società o Ditte individuali regolarmente costituite che svolgono professionalmente una attività di Commercio Elettronico (e-commerce), che viene definito come un sistema distributivo a distanza nel quale l’uso della rete internet e di softwares denominati ‘carrello elettronico’ costituiscono gli elementi principali per concludere le operazioni di compra-vendita di beni, la prestazione di servizi o di contenuti digitali scaricabili.
Possono far parte dell’Associazione come Soci Aderenti le Società o Ditte individuali che forniscono o possono fornire materiali o servizi ai Soci Ordinari.
Possono far parte dell’Associazione come Soci Onorari gli Enti Pubblici o Privati o le persone fisiche che, per la loro attività, abbiano apportato o possano apportare un valido contributo per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Sono soci sostenitori gli Enti Pubblici e Privati e le Persone fisiche che, per la loro attività, divulgano e sostengono o possano divulgare e sostenere le attività ed i principi dell’Associazione.

Art.6               AMMISSIONE DEI SOCI

L’ammissione a Socio avviene su delibera del Consiglio Direttivo con le modalità da questo definite.
Il Consiglio Direttivo prenderà in considerazione solamente le domande di ammissione accompagnate da:
- documentazione atta a dimostrare che il richiedente appartiene ad una delle categorie di cui all’ Art.5  ;
- deposito della quota prevista all’ Art.9  
L’ammissione del Socio, sia esso Ordinario o Aderente, è subordinata all’accettazione da parte dello stesso del presente Statuto.
Qualora il candidato Socio Ordinario non abbia in precedenza svolto un’attività di e-commerce per un tempo sufficientemente lungo per permettere al Consiglio Direttivo di valutarla, si procederà ad un’ammissione provvisoria per un periodo di un anno, durante il quale il Socio, pur usufruendo dei servizi dell’Associazione, non avrà diritto di voto in assemblea e nelle Commissioni di studio.

Art.7               DECADENZA DEI SOCI

Cessa di far parte dell’Associazione:
A) Il Socio che cessa l’attività commerciale, o che non eserciti un’attività di e-commerce per più di 1 anno secondo quanto accertato dal Consiglio Direttivo;
B) il Socio caduto in una procedura concorsuale;
C) il Socio che per gravi motivi, venga dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo con voto favorevole di 2/3 dei suoi Membri;
D) il Socio dimissionario o receduto;
E) il Socio che non abbia provveduto al versamento della quota o dei contributi di cui all’ Art.9 secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.
F) Il socio che non sia in regola con gli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice Etico, da ogni codice di condotta o direttiva adottata dal Consiglio Direttivo;
G) Il socio che non soddisfi i requisiti di partecipazione all’Associazione o che attui comportamenti che ne siano palesemente in contrasto.

Art.8               CONTRIBUTO IN CASO DI DECADENZA

Il Socio Ordinario che cessa di far parte dell’Associazione per motivi di cui all’Art.7 lettera (d), (e) sarà tenuto a versare la quota ed il contributo di gestione di cui alla lettera (a) e (b) dell’Art.9 per l’esercizio in corso alla data di cessazione.

Art.9               QUOTE ASSOCIATIVE

Ogni Socio Ordinario è tenuto a versare annualmente una quota determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo in base al bilancio preventivo approvato dall’Assemblea.
Ogni Socio Aderente è tenuto esclusivamente al pagamento di una quota fissa annuale che viene determinata dal Consiglio Direttivo.
I Soci Onorari ed i Soci Sostenitori sono esenti dal pagamento di quote e contributi.
La quota annuale è dovuta a prescindere dalla data di ammissione a socio. E’ facoltà del Consiglio Direttivo fissare una quota fissa di ammissione "una tantum" all'atto dell'iscrizione.

Art.10          PROGETTI SPECIALI

Il Consiglio Direttivo può approvare la gestione da parte dell’AICEL di progetti che interessano una parte soltanto dei Soci, purché finanziati dai Soci interessati e purché si tratti di progetti conformi all’attività istituzionale dell’Associazione

Art.11          LIBRO SOCI

Il libro Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, deve indicare il nome o la ragione sociale o denominazione di ciascun Socio, l’indirizzo e la mail o l’indirizzo PEC, la categoria di appartenenza, la data di ammissione e di cessazione.

ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.12          ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:
A) l’Assemblea dei Soci;
B) il Consiglio Direttivo, composto da un numero variabile, che viene fissato dall’assemblea all’atto della nomina, da 3 a 11 membri;
C) il Collegio dei Probiviri, composto da 3 Membri;
D) il Comitato Scientifico

Art.13          ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea Ordinaria dei Soci:
A) approva il bilancio preventivo;
B) approva il bilancio consuntivo;
C) elegge il Consiglio Direttivo per la durata di tre esercizi previa determinazione del numero dei suoi componenti;
D) elegge il Collegio dei Probiviri, scelti anche tra i non Soci, per la durata di tre esercizi;
E) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci:
A) approva le modifiche dello Statuto
B) delibera sullo scioglimento dell’Associazione e ne determina le modalità nominando uno o più liquidatori e definendone i poteri.

Art.14          CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Art.15          VOTI

Ogni Socio Ordinario e Aderente che sia iscritto sul libro soci da almeno sei mesi ha diritto ad 1 voto. Non hanno diritto al voto i Soci Onorari ed i Soci Sostenitori. I Soci Onorari ed i Soci Sostenitori hanno diritto come i Soci Ordinari ed Aderenti di fruire dei servizi dell’Associazione. Il diritto di voto è sospeso nei confronti del Socio inadempiente all’obbligo di pagamento delle quote associative previste dall’ Art.9 .

Art.16          FORMALITA’ DELLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso di convocazione deve essere pubblicato nel sito web dell’associazione almeno otto giorni prima dell’adunanza.

Art.17          COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci ammessi in via definitiva da almeno sei mesi, che rappresentano il cinquantuno per cento dei soci di cui all’Art.15 . Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l’Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti, qualunque sia il numero dei soci presenti. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può ricevere sino ad un massimo di cinque deleghe. É legittimamente riunita anche un'assemblea che si svolga in più luoghi tra loro collegati in teleconferenza (collegamento audio e video), purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare: 1) dovrà essere consentito al presidente dell'assemblea, anche per mezzo del suo ufficio di presidenza, di: - accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; - regolare lo svolgimento dell'adunanza; - constatare e proclamare i risultati delle votazioni; 2) dovrà essere consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 3) dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 4) nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno confluire. In ogni caso la riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in mancanza dal Vice-Presidente più anziano; in mancanza anche dei Vice-Presidenti, l’Assemblea nomina il proprio Presidente. L’Assemblea nomina anche il Segretario. Il Consiglio Direttivo può disporre che l’intervento in assemblea avvenga con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del socio che partecipa e vota. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni: - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.18          CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Socio Fondatore, salva espressa rinuncia da rinnovarsi di volta in volta all’atto del rinnovo delle cariche da parte dell’Assemblea, è di diritto membro del Consiglio Direttivo. Può essere nominato Membro del Consiglio Direttivo solo un Amministratore che abbia la legale rappresentanza della Società, o il Direttore Generale della Società o il titolare dell’Impresa individuale aderenti all’Associazione come Soci Ordinari.
Possono essere nominati Membri del Consiglio Direttivo anche persone fisiche non socie che possano dare un particolare impulso all’attività associativa. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria dal presente Statuto. Esso redige, per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente al quale spetta la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Previa determinazione del loro numero, elegge altresì uno o più Vice-Presidenti, ai quali spetta la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi in via disgiunta in di delega da parte del Consiglio Direttivo medesimo. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di un Vice-Presidente, o di due Membri del Consiglio Direttivo stesso, da inviarsi a ciascun Membro del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente più anziano. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi Membri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione o videoconferenza e l’espressione del voto può avvenire anche in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del membro che partecipa e vota. Nei rapporti interni tra i membri del Consiglio Direttivo le obbligazioni, assunte dal Presidente o dal Vice-Presidente nei confronti dei terzi in conformità alle deliberazioni del Comitato, si dividono tra i Membri stessi in parti uguali salvo per quei Membri che abbiano fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso sul Libro Verbali del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario, anche all’infuori dei suoi Membri. In ogni caso in cui vengano a mancare uno o più Membri durante il periodo di nomina, il Consiglio Direttivo può procedere alla loro sostituzione per cooptazione. I Membri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art.19          EMOLUMENTI

Ai Membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese vive effettivamente sopportate per l’adempimento del mandato, un gettone di presenza per ogni riunione del Consiglio Direttivo oltre ad una indennità di carica da fissarsi in sede d’Assemblea che ha provveduto alla nomina del Consiglio Direttivo.

Art.20          COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si riunisce per la prima volta entro 15 giorni dalla sua elezione, su convocazione del Membro più anziano per età per procedere alla nomina del Presidente. Le successive convocazioni sono fatte dal Consiglio Direttivo per definire le questioni conflittuali che riguardano i soci tra loro ed i soci nei confronti della società e/o il suo Consiglio Direttivo. La loro decisione è inappellabile. Spetta al Collegio del Probiviri un compenso in proporzione delle ore di lavoro dallo stesso svolte. Nel caso in cui venga a mancare un Membro si provvede alla sua sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo. Il membro cooptato resterà in carica sino alla prossima assemblea.

Art.21          COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da almeno tre membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. Il Comitato Scientifico ha un suo coordinatore nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.

BILANCIO - SEDE – SCIOGLIMENTO - FORO COMPETENTE

Art.22          ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio dell’Associazione si chiude ogni anno al 31 dicembre ed il relativo bilancio deve essere approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Art.23          SEDE

L’Associazione ha sede in Via F. Lana 5, Flero (BS).

Art.24          SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 c.c. dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art.25          FORO COMPETENTE

L’adesione all’Associazione comporta l’accettazione automatica di tutte le clausole del presente Statuto. Per qualsiasi controversia, escluse le controversie tra soci e tra questi e la società ed il suo Consiglio Direttivo, è competente il Foro di Brescia.      
Approvato dall’Assemblea costituente del 26 settembre 2007.
Modificato dall’Assemblea Generale del 20 febbraio 2018.

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