STATUTO
(Febbraio 2018)
STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO
ELETTRONICO
DENOMINAZIONE - DURATA -
SCOPO
SOCI
ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO -
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
BILANCIO - SEDE – SCIOGLIMENTO -
FORO COMPETENTE
DENOMINAZIONE -
DURATA - SCOPO
Art.1
DENOMINAZIONE E DURATA
E’ costituita una Associazione libera ai sensi dell’art. 36
Cod. Civ. denominata:
Associazione Italiana Commercio
Elettronico in forma abbreviata
AICEL.
Essa è retta dal presente Statuto, dalle delibere degli organi
interni e dalle vigenti norme di Legge in materia. Essa ha durata
illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato
dall’assemblea con le maggioranze di cui in seguito.
Art.2
SCOPI
Gli scopi dell’Associazione sono:
- Lo svolgimento di iniziative atte a potenziare l’attività e
l’immagine del Commercio Elettronico (e-commerce), promuovendone
la crescita, l’evoluzione e l’efficienza. L'Associazione persegue
queste finalità attraverso l’informazione, il dialogo ed il
sostegno, senza tralasciare l’importanza di elevati standard
qualitativi e l’attenzione sulle nuove chiavi digitali. Le sue
principali attività si esplicano in vari settori, dalla
formazione al sostegno del merchant su ogni settore del commercio
elettronico agendo su due livelli: all’esterno, nelle relazioni
con le autorità istituzionali, media e realtà produttive sulle
tematiche di interesse per il commercio elettronico; all’interno,
con interventi a carattere formativo per gli aggiornamenti
normativi e per la promozione degli strumenti digitali.
- L’attuazione di iniziative atte a potenziare il mercato del
lavoro attraverso il commercio elettronico che ne è sua forma
esponenziale di crescita.
- La tutela dei diritti dei consumatori, instaurando un dialogo
fattivo e costruttivo per incrementare una dialettica fra le
parti in un clima di pacifico e costruttivo confronto,
accogliendone le istanze e le segnalazioni per la creazione delle
migliori condizioni di condivisione e di crescita in un’ottica di
promozione sociale.
- Lo sviluppo della responsabilità sociale tra le
organizzazioni pubbliche o private (società, aziende, imprese,
istituzioni), i consumatori e i cittadini in ordine ai principi
etici ed economici dell'impresa rispetto ai diritti nazionali e
comunitari in materia del lavoro, concorrenza, rispetto degli
equilibri di mercato, per il rispetto delle norme sulla
trasparenza, l'equità, la correttezza e la rimozione di qualsiasi
forma di discriminazione.
- Lo studio dei problemi economici, amministrativi, fiscali e
sindacali comuni a tutti gli aderenti, ed ai gruppi settoriali
fra gli aderenti, nonché la relativa assistenza nell’indicarne e
promuoverne la soluzione.
- L'assistenza e la tutela degli interessi dei propri
associati, singolarmente e nel loro complesso, nelle loro
funzioni di commercio elettronico.
- La difesa degli interessi comuni ai suoi associati nei
confronti delle Autorità centrali, periferiche e locali.
- Informare e formare gli interlocutori sul corretto
significato di attività e-commerce, sugli obblighi e le pratiche
ad essa legate, sui diritti dei merchant e dei consumatori.
Gli scopi sopra indicati potranno essere perseguiti anche
mediante l’assunzione di partecipazioni in società di capitali.
L’Associazione non ha scopo di lucro. È fatto divieto di svolgere
attività diversa da quelle indicate, salvo attività ad esse
connesse o strumentali.
Art.3
ORGANIZZAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
L’Associazione può aderire, per il raggiungimento degli scopi
suddetti, ad organizzazioni locali, pubbliche o private, nazionali
ed internazionali aventi scopi affini.
Art.4
PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
– dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative;
- dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o
partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti
all’organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
sociale
SOCI
Art.5
SOCI
Sono previste quattro categorie di Soci: i Soci Fondatori, i
Soci Ordinari, i Soci Aderenti, i Soci Onorari ed i Soci
Sostenitori.
Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini
dell'associazione, hanno concretamente e fattivamente contribuito
alla sua costituzione nell’anno 2006. Nella fattispecie, si
intendono Soci Fondatori solo coloro che hanno firmato e
sottoscritto l'Atto costitutivo della presente associazione. Ove
non diversamente previsto, ai soci Fondatori si applicano le
stesse regole previste per i Soci Ordinari.
Possono far parte dell’Associazione come Soci Ordinari le Società
o Ditte individuali regolarmente costituite che svolgono
professionalmente una attività di Commercio Elettronico
(e-commerce), che viene definito come un sistema distributivo a
distanza nel quale l’uso della rete internet e di softwares
denominati ‘carrello elettronico’ costituiscono gli elementi
principali per concludere le operazioni di compra-vendita di
beni, la prestazione di servizi o di contenuti digitali
scaricabili.
Possono far parte dell’Associazione come Soci Aderenti le Società
o Ditte individuali che forniscono o possono fornire materiali o
servizi ai Soci Ordinari.
Possono far parte dell’Associazione come Soci Onorari gli Enti
Pubblici o Privati o le persone fisiche che, per la loro
attività, abbiano apportato o possano apportare un valido
contributo per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Sono soci sostenitori gli Enti Pubblici e Privati e le Persone
fisiche che, per la loro attività, divulgano e sostengono o
possano divulgare e sostenere le attività ed i principi
dell’Associazione.
Art.6
AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione a Socio avviene su delibera del Consiglio
Direttivo con le modalità da questo definite.
Il Consiglio Direttivo prenderà in considerazione solamente le
domande di ammissione accompagnate da:
- documentazione atta a dimostrare che il richiedente appartiene
ad una delle categorie di cui all’ Art.5 ;
- deposito della quota prevista all’ Art.9
L’ammissione del Socio, sia esso Ordinario o Aderente, è
subordinata all’accettazione da parte dello stesso del presente
Statuto.
Qualora il candidato Socio Ordinario non abbia in precedenza
svolto un’attività di e-commerce per un tempo sufficientemente
lungo per permettere al Consiglio Direttivo di valutarla, si
procederà ad un’ammissione provvisoria per un periodo di un anno,
durante il quale il Socio, pur usufruendo dei servizi
dell’Associazione, non avrà diritto di voto in assemblea e nelle
Commissioni di studio.
Art.7
DECADENZA DEI SOCI
Cessa di far parte dell’Associazione:
A) Il Socio che cessa l’attività commerciale, o che non eserciti
un’attività di e-commerce per più di 1 anno secondo quanto
accertato dal Consiglio Direttivo;
B) il Socio caduto in una procedura concorsuale;
C) il Socio che per gravi motivi, venga dichiarato decaduto dal
Consiglio Direttivo con voto favorevole di 2/3 dei suoi Membri;
D) il Socio dimissionario o receduto;
E) il Socio che non abbia provveduto al versamento della quota o
dei contributi di cui all’ Art.9 secondo quanto deciso dal
Consiglio Direttivo.
F) Il socio che non sia in regola con gli obblighi derivanti dal
presente Statuto, dal Codice Etico, da ogni codice di condotta o
direttiva adottata dal Consiglio Direttivo;
G) Il socio che non soddisfi i requisiti di partecipazione
all’Associazione o che attui comportamenti che ne siano
palesemente in contrasto.
Art.8
CONTRIBUTO IN CASO DI DECADENZA
Il Socio Ordinario che cessa di far parte dell’Associazione
per motivi di cui all’Art.7 lettera (d), (e) sarà tenuto a
versare la quota ed il contributo di gestione di cui alla lettera
(a) e (b) dell’Art.9 per l’esercizio in corso alla data di
cessazione.
Art.9
QUOTE ASSOCIATIVE
Ogni Socio Ordinario è tenuto a versare annualmente una
quota determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo in base
al bilancio preventivo approvato dall’Assemblea.
Ogni Socio Aderente è tenuto esclusivamente al pagamento di una
quota fissa annuale che viene determinata dal Consiglio
Direttivo.
I Soci Onorari ed i Soci Sostenitori sono esenti dal pagamento di
quote e contributi.
La quota annuale è dovuta a prescindere dalla data di ammissione
a socio. E’ facoltà del Consiglio Direttivo fissare una quota
fissa di ammissione "una tantum" all'atto dell'iscrizione.
Art.10
PROGETTI
SPECIALI
Il Consiglio Direttivo può approvare la gestione da parte
dell’AICEL di progetti che interessano una parte soltanto dei
Soci, purché finanziati dai Soci interessati e purché si tratti
di progetti conformi all’attività istituzionale dell’Associazione
Art.11
LIBRO SOCI
Il libro Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, deve
indicare il nome o la ragione sociale o denominazione di ciascun
Socio, l’indirizzo e la mail o l’indirizzo PEC, la categoria di
appartenenza, la data di ammissione e di cessazione.
ASSEMBLEA -
CONSIGLIO DIRETTIVO - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.12
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
A) l’Assemblea dei Soci;
B) il Consiglio Direttivo, composto da un numero variabile, che
viene fissato dall’assemblea all’atto della nomina, da 3 a 11
membri;
C) il Collegio dei Probiviri, composto da 3 Membri;
D) il Comitato Scientifico
Art.13
ASSEMBLEA DEI
SOCI
L’Assemblea Ordinaria dei Soci:
A) approva il bilancio preventivo;
B) approva il bilancio consuntivo;
C) elegge il Consiglio Direttivo per la durata di tre esercizi
previa determinazione del numero dei suoi componenti;
D) elegge il Collegio dei Probiviri, scelti anche tra i non Soci,
per la durata di tre esercizi;
E) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal
Consiglio Direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge
o per Statuto.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci:
A) approva le modifiche dello Statuto
B) delibera sullo scioglimento dell’Associazione e ne determina
le modalità nominando uno o più liquidatori e definendone i
poteri.
Art.14
CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio
Direttivo almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
Art.15
VOTI
Ogni Socio Ordinario e Aderente che sia iscritto sul libro
soci da almeno sei mesi ha diritto ad 1 voto. Non hanno diritto
al voto i Soci Onorari ed i Soci Sostenitori. I Soci Onorari ed i
Soci Sostenitori hanno diritto come i Soci Ordinari ed Aderenti
di fruire dei servizi dell’Associazione. Il diritto di voto è
sospeso nei confronti del Socio inadempiente all’obbligo di
pagamento delle quote associative previste dall’ Art.9 .
Art.16
FORMALITA’
DELLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e
l’elenco delle materie da trattare. L’avviso di convocazione deve
essere pubblicato nel sito web dell’associazione almeno otto
giorni prima dell’adunanza.
Art.17
COSTITUZIONE
DELL’ASSEMBLEA E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita
con la presenza di tanti Soci ammessi in via definitiva da almeno
sei mesi, che rappresentano il cinquantuno per cento dei soci di
cui all’Art.15 . Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può
essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non
può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In
seconda convocazione l’Assemblea delibera sugli oggetti che
avrebbero dovuto essere trattati nella prima con il voto
favorevole della metà più uno dei soci presenti, qualunque sia il
numero dei soci presenti. Ciascun socio può farsi rappresentare
in assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun
socio può ricevere sino ad un massimo di cinque deleghe. É
legittimamente riunita anche un'assemblea che si svolga in più
luoghi tra loro collegati in teleconferenza (collegamento audio e
video), purché siano rispettati il metodo collegiale ed i
principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in
particolare: 1) dovrà essere consentito al presidente
dell'assemblea, anche per mezzo del suo ufficio di presidenza,
di: - accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regolare lo svolgimento dell'adunanza; - constatare e
proclamare i risultati delle votazioni; 2) dovrà essere
consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione; 3) dovrà essere
consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
4) nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi
audio-video collegati a cura della società nei quali gli
intervenuti potranno confluire. In ogni caso la riunione si
considera svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il
soggetto verbalizzante. L’Assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio Direttivo ed in mancanza dal Vice-Presidente più
anziano; in mancanza anche dei Vice-Presidenti, l’Assemblea
nomina il proprio Presidente. L’Assemblea nomina anche il
Segretario. Il Consiglio Direttivo può disporre che l’intervento
in assemblea avvenga con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione
ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via
elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del socio
che partecipa e vota. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più
luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle
seguenti condizioni: - che sia consentito al Presidente
dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli
intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e
proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al
soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli
intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere
o trasmettere documenti.
Art.18
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Socio Fondatore, salva espressa rinuncia da rinnovarsi di
volta in volta all’atto del rinnovo delle cariche da parte
dell’Assemblea, è di diritto membro del Consiglio Direttivo. Può
essere nominato Membro del Consiglio Direttivo solo un
Amministratore che abbia la legale rappresentanza della Società,
o il Direttore Generale della Società o il titolare dell’Impresa
individuale aderenti all’Associazione come Soci Ordinari.
Possono essere nominati Membri del Consiglio Direttivo anche
persone fisiche non socie che possano dare un particolare impulso
all’attività associativa. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano
espressamente riservati all’Assemblea sia Ordinaria che
Straordinaria dal presente Statuto. Esso redige, per sottoporlo
all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, il bilancio
preventivo e quello consuntivo. Il Consiglio Direttivo elegge il
Presidente al quale spetta la rappresentanza legale
dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Previa
determinazione del loro numero, elegge altresì uno o più
Vice-Presidenti, ai quali spetta la rappresentanza legale
dell’Associazione nei confronti di terzi in via disgiunta in di
delega da parte del Consiglio Direttivo medesimo. Il Consiglio
Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di un
Vice-Presidente, o di due Membri del Consiglio Direttivo stesso,
da inviarsi a ciascun Membro del Consiglio Direttivo almeno otto
giorni prima del giorno fissato per la riunione. Il Consiglio
Direttivo è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza
dal Vice-Presidente più anziano. Per la validità delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza ed
il voto favorevole della maggioranza dei suoi Membri. Il
Consiglio Direttivo può riunirsi anche con l’ausilio di mezzi di
telecomunicazione o videoconferenza e l’espressione del voto può
avvenire anche in via elettronica, purché sia possibile
verificare l’identità del membro che partecipa e vota. Nei
rapporti interni tra i membri del Consiglio Direttivo le
obbligazioni, assunte dal Presidente o dal Vice-Presidente nei
confronti dei terzi in conformità alle deliberazioni del
Comitato, si dividono tra i Membri stessi in parti uguali salvo
per quei Membri che abbiano fatto annotare senza ritardo il
proprio dissenso sul Libro Verbali del Consiglio Direttivo,
tenuto a cura del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio
Direttivo nomina un Segretario, anche all’infuori dei suoi
Membri. In ogni caso in cui vengano a mancare uno o più Membri
durante il periodo di nomina, il Consiglio Direttivo può
procedere alla loro sostituzione per cooptazione. I Membri così
nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene
meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono
convocare l’Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei
mancanti.
Art.19
EMOLUMENTI
Ai Membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle
spese vive effettivamente sopportate per l’adempimento del
mandato, un gettone di presenza per ogni riunione del Consiglio
Direttivo oltre ad una indennità di carica da fissarsi in sede
d’Assemblea che ha provveduto alla nomina del Consiglio
Direttivo.
Art.20
COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si riunisce per la prima volta
entro 15 giorni dalla sua elezione, su convocazione del Membro
più anziano per età per procedere alla nomina del Presidente. Le
successive convocazioni sono fatte dal Consiglio Direttivo per
definire le questioni conflittuali che riguardano i soci tra loro
ed i soci nei confronti della società e/o il suo Consiglio
Direttivo. La loro decisione è inappellabile. Spetta al Collegio
del Probiviri un compenso in proporzione delle ore di lavoro
dallo stesso svolte. Nel caso in cui venga a mancare un Membro si
provvede alla sua sostituzione per cooptazione da parte del
Consiglio Direttivo. Il membro cooptato resterà in carica sino
alla prossima assemblea.
Art.21
COMITATO
SCIENTIFICO
Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico,
a carattere consultivo, composto da almeno tre membri che durerà
in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha
eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere
anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed
esperienza nell'ambito scientifico. Il Comitato Scientifico ha un
suo coordinatore nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere sulle questioni
ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in
ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I membri
del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del
Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure
su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.
BILANCIO - SEDE
– SCIOGLIMENTO - FORO COMPETENTE
Art.22
ESERCIZIO
SOCIALE
L’esercizio dell’Associazione si chiude ogni anno al 31
dicembre ed il relativo bilancio deve essere approvato entro il
30 giugno dell’anno successivo.
Art.23
SEDE
L’Associazione ha sede in Via F. Lana 5, Flero (BS).
Art.24
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi
dell’ultimo comma dell’art. 21 c.c. dall’assemblea, la quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in
ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art.25
FORO
COMPETENTE
L’adesione all’Associazione comporta l’accettazione
automatica di tutte le clausole del presente Statuto. Per
qualsiasi controversia, escluse le controversie tra soci e tra
questi e la società ed il suo Consiglio Direttivo, è competente
il Foro di Brescia.
Approvato dall’Assemblea costituente del 26 settembre
2007.
Modificato dall’Assemblea Generale del 20 febbraio 2018.